2. RESPONSABILITA' CONTRATTUALE: APPROCCIO UTILITARISTICO AL PACTA SUNT SERVANDA
PARTE 2
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3. CIRCOSTANZE FORTUNATE: La
teoria dell’inadempimento efficiente e l’interesse idiosincratico
Immaginiamo ora che la situazione di fatto si modifichi a seguito del verificarsi di circostanze fortunate.
Ricordando sempre l’utilità economica del contratto, come esposto nell’articolo della scorsa settimana, analizziamo la seguente ipotesi.
Tizio è titolare dell’immobile A, dal quale ne ricava un’utilità pari a 1. Fra Tizio e Caio si stabilisce un prezzo di 2 per la vendita dell’immobile A. In un momento successivo all’accordo, ma anteriore alla corresponsione del prezzo da parte di Caio, interviene Mevio che offre a Tizio un prezzo pari a 5 per lo stesso immobile A.
Tizio potrebbe rispettare la promessa fatta a Caio ricevendo 2 verso il trasferimento della proprietà dell’immobile A dal quale, come abbiamo detto, ne traeva un’utilità pari a 1. Così il valore assoluto totale dello scambio è quantificabile in 3 unità di valore.
Se, invece, Tizio violasse la promessa fatta a Caio e si facesse dante causa di Mevio otterrebbe un vantaggio pari a 4 poiché riceverebbe 5 privandosi di 1. Così il valore assoluto totale dello scambio sarebbe quantificabile in 6 unità di valore.
Se volessimo ipotizzare un ordinamento che tuteli l’adempimento dello scambio che porta alla maggiore utilità economica, Tizio sarebbe legittimato a violare la promessa fatta a Caio. È così che, per molto tempo in dottrina, si è sostenuta la teoria del così detto “inadempimento efficiente”. Una teoria economica, che è stata oggetto di numerose critiche, in cui l’inadempimento potrebbe essere comunque utile alla collettività.
Il nostro ordinamento ha ipotizzato la possibilità di riconoscere l’applicabilità dell’inadempimento efficiente solo laddove sia possibile risarcire, per l’intero, il danno provocato al contraente disilluso e trarne comunque un profitto maggiore.
Nell’esempio di cui sopra sarebbe Caio nei confronti del quale si produrrebbe un danno facilmente parificabile al prezzo che avrebbe corrisposto a Tizio. Questo riceverebbe, dunque, da Mevio 5 privandosi di 1 per un totale netto di 4. Dovrebbe poi risarcire il danno a Caio, quindi 2. A Tizio rimarrebbe un profitto di 2, superiore ad 1 (il profitto che avrebbe conseguito rispettando la promessa fatta a Caio), e Caio sarebbe ugualmente soddisfatto tramite il risarcimento per equivalente.
Le critiche che sono state mosse hanno trovato le basi nell’art. 2 della Costituzione, identificando nell’inadempimento efficiente la violazione del principio di solidarietà. Se Caio fosse stato affetto da condizioni di inabilità che gli abbiano reso l’immobile A un’ottima soluzione di mobilità (Immaginando la vicinanza a strutture mediche o particolari misure di agevolazione all’accessibilità) non sarebbe solidaristico violare la promessa nei suoi confronti per la mera utilità economica.
Purtroppo, però, oggi si fa largo uso di termini moralistici all’interno dei ragionamenti giuridici allontanando sempre di più le argomentazioni da vere soluzioni di diritto.
La succitata critica cadrebbe se solo si invertissero le posizioni e quindi se solo fosse Mevio affetto dalle condizioni di inabilità e se proprio quelle caratteristiche di accessibilità dell’immobile lo abbiano determinato a pagare un prezzo tanto alto. Vediamo già, però, che qui si sta spostando il problema dell’ammissibilità dell’inadempimento efficiente su un piano più tecnico ossia: Quanto vale davvero l’immobile per Caio? E per Tizio?
La difficoltà dell’inadempimento efficiente si sostanzia nell’approssimazione dell’equivalente in denaro del danno. Infatti, non possiamo essere sicuri che il risarcimento per equivalente a Caio soddisfi pienamente il suo interesse all’acquisto. C’è una parte imprescindibile del danno che è quasi impossibile valutare economicamente, è la parte nota come “interesse idiosincratico”: un danno non patrimoniale non risarcibile. È più facile identificarlo come l’interesse soggettivo che ha determinato il compratore a trattare, è una componente non patrimoniale.
Immaginiamo che Caio fosse attratto dall’immobile A di Tizio poiché confinante con l’immobile di residenza e domicilio della propria madre la quale ormai non è più in grado di condurre la propria vita autonomamente. Sarebbe impossibile quantificare tale interesse in denaro conseguentemente, dalla violazione di Tizio del patto con Caio, ne deriva necessariamente un danno non risarcibile: la lesione dell’interesse idiosincratico di Caio nell’acquisto.
La condizione sopra posta per l’ammissibilità dell’inadempimento efficiente (Ossia la possibilità di risarcire pienamente il danno conseguendone comunque un maggior profitto) non potrebbe essere quindi rispettata con un semplice risarcimento per equivalente poiché tale forma risarcitoria non terrebbe conto del danno all’interesse idiosincratico in quanto non quantificabile in denaro.
Viene, dunque, in soccorso l’azione di adempimento in forma specifica. Bisogna discostarsi da ogni posizione che sostenga l’irrilevanza dell’interesse idiosincratico nel nostro ordinamento; l’azione di adempimento in forma specifica non avrebbe altro senso, se non quello di tutelare questi interessi non patrimoniali all’acquisto. Sarebbe, quindi, l’unica soluzione che soddisfi pienamente il danno di Caio, interesse idiosincratico compreso.
In conclusione, è da ritenere effettivo l’utilitarismo dell’obbligazione poiché si possono realizzare situazioni in cui lo scambio è meglio che non avvenga in ragione di una utilità maggiore rispetto l’adempimento.
Scritto da: Messa Fabio