1. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: APPROCCIO UTILITARISTICO AL PACTA SUNT SERVANDA

PARTE 1

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Perché sono necessarie le regole sulla responsabilità contrattuale?

Si rende doveroso approcciare l’argomento utilizzando come punto di vista il rapporto economico che il contratto crea tra le parti

Lasciando da parte i contratti aleatori, la domanda che bisogna porsi è: “Quale imprenditore intelligente si vincolerebbe senza una prospettiva di certezza sulla stabilità dei rapporti contrattuali? Certezza che si dovrebbe tradurre, potenzialmente, in un vantaggio reciproco.”

Immaginiamo un contratto di compravendita di un bene che l’attuale proprietario ha pagato 1. L’approccio alla vendita sarà, dunque, cercare di ricavare dalla vendita dello stesso bene un valore superiore a 1, considerando assente ogni possibile ipotesi di svalutazione. Il venditore stabilisce, quindi, 2 come prezzo della vendita per esso accettabile. Dal lato dell’acquirente, invece, la disponibilità a pagare 2 significa che per lui il valore 2 è sacrificabile rispetto al vantaggio che conseguirebbe dalla proprietà del bene oggetto di vendita. Potremmo ipotizzare un vantaggio pari a 3. Conclusa la vendita in questi termini sia venditore che acquirente si troverebbero con un arricchimento netto pari ad 1. Così la legge stabilisce che i contratti debbano adempiersi perché l'arricchimento è utile alla collettività nel suo complesso. Per tali ragioni sono previsti dei sistemi di reazione all’inadempimento: le regole sulla responsabilità contrattuale.

La rilevanza alle normative sulla responsabilità contrattuale è data dalla necessità sociale di garantire l’adempimento. Immaginiamo che le parti siano libere di decidere se adempiere o meno al contratto… la causa sarebbe l’elemento essenziale contrattuale che viene subito a mancare.

Questo approccio ha portato al brocardo latino “pacta sunt servanda”, come se la promessa fosse qualcosa di sacro che va rispettato...
E' vero che, nel nostro sistema civilistico, la promessa è assistita da una serie di misure che ne impongono l’adempimento, ma ci sono circostanze in cui è preferibile che il patto sia violato.

 



UTILITARISMO DELL’OBBLIGAZIONE:

L’applicazione stringente della massima “pacta sunt servanda” potrebbe portare a situazioni di inflessibilità kantiane mentre è, invece, interessante indagare l’utilitarismo della violazione, come se esistesse una dimensione di duttilità del patto. Possono, infatti, verificarsi delle situazioni che mutino le circostanze di fatto.

 

1. OBBLIGAZIONI NATURALI e ripetizione dell’indebito

Il primo caso da prendere in considerazione è l’adempimento per spirito di solidarietà o mosso da un sentimento moralistico. Sono situazioni configurate nelle così dette "obbligazioni naturali".

Sulle stesse premesse muove l’irripetibilità del pagamento del debito prescritto. In questa situazione lo scorrere del tempo fino alla maturazione del termine di prescrizione per l’adempimento ha mutato le circostanze di fatto presenti al momento di vigenza dell'obbligo contrattuale. Così, nonostante la sopravvenuta prescrizione del debito, il debitore paga ugualmente poiché mosso da un sentimento morale e di correttezza nei confronti del suo creditore non sottraendosi all’adempimento per la mera sopravvenienza della prescrizione. Si ingenera una situazione per la quale, l’ordinamento, giustifica l’arricchimento del creditore che potrà trattenere a pieno titolo quanto spontaneamente pagato ed il debitore non potrà agire chiedendo la ripetizione poiché tale adempimento non è considerato indebito seppur trascorsi i termini di prescrizione dell’obbligazione e sebbene, lo stesso debitore, avesse pieno diritto di non adempiere un debito prescritto e non possa essere citato in giudizio per tale inerzia. 

In queste situazioni è lo stesso legislatore che riconosce utilità all’adempimento di un obbligo non più inesistente in capo al debitore. La ratio sarebbe quella di tutelare la correttezza e la buona fede nei rapporti contrattuali tra le parti.

 

2. CIRCOSTANZE SFORTUNATE: Eccessiva onerosità sopravvenuta

Possono modificarsi le situazioni di fatto anche a seguito di circostanze sfortunate. Immaginiamo il caso in cui, per una delle parti, adempiere implichi un costo che, in origine, non era previsto. Supponiamo che, per ottenere un vantaggio pari a 2, il mio debitore debba sostenere una spesa pari a 5… non è efficiente. 

È errore identificare, nell’ipotesi sopra esposta, un’impossibilità sopravvenuta. Infatti, tale sarebbe una situazione in cui è divenuto naturalisticamente impossibile adempiere, ad esempio: il bene oggetto dell’obbligazione è andato distrutto per cause non imputabili al debitore.

Si tratta, quindi, di eccessiva onerosità sopravvenuta ossia quella necessità, il cui sorgere fosse imprevedibile al momento di assunzione dell’obbligo, di impiegare mezzi per l’adempimento da cui deriverebbero costi eccessivamente onerosi. Un’eccessività che, però, non sia tale da stravolgere il tipo di prestazione dovuta ma che comporti il sostenimento di costi di esecuzione della prestazione maggiori rispetto all'equilibrio sinallagmatico concordato all’origine. 

Per far comprendere meglio il caso, immaginiamo che un trasportatore di merci via mare abbia in programma consegne da effettuare seguendo una rotta ottimale che passi per il canale di Suez. A seguito di scontri bellici imprevedibili, però, il canale viene chiuso. Difronte a questa casistica, il trasportatore ha due opzioni: organizzare un trasporto alternativo (Ad esempio aereo) ovvero circumnavigare l’Africa.

Nella prima ipotesi si stravolgerebbe completamente il tipo di prestazione dovuta che passerebbe da trasporto marittimo a trasporto aereo, prestazione al quale il trasportatore non sarebbe tenuto.

Dovendo stare quindi nell’oggetto originariamente pattuito è, invece, nella seconda ipotesi che si configura l’eccessiva onerosità sopravvenuta poiché il trasportatore eseguirebbe esattamente la prestazione ma sostenendo costi che distruggerebbero l'assetto economico organizzato dalle parti. Quindi, difronte ad una sopravvenienza di questo tipo, la promessa retrocede rispetto l’imposizione di uno scambio che non è più ragionevole.  

Vero è che non tutti gli aumenti di costo incidono sulla stabilità del contratto. La legge fa, infatti, riferimento alla così detta “alea normale del contratto”.

Ogni contratto sarebbe caratterizzato da un’alea economica inevitabile, specialmente quelli a prestazioni differite. L’eccessiva onerosità è, dunque, quella variazione economica, derivante da circostanze straordinarie ed imprevedibili, che porta l’adempimento oltre la normale alea contrattuale.

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Prossimamente: 

3. CIRCOSTANZE FORTUNATE: La teoria dell’inadempimento efficiente e l’interesse idiosincratico


Scritto da: Messa Fabio