1. CASE OF THE WEEK: Soluzione al caso

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1. CASE OF THE WEEK n. 1

Il candidato inquadri il contratto di compravendita nella più ampia nozione di negozio giuridico.

Soluzione al caso:

Preliminarmente si pone la necessità di definire il concetto di negozio giuridico secondo il diritto civile italiano. Si può dire che sia difficile trovare una definizione unitaria di questo istituto civilistico per il quale sarebbe parimenti complessa l'identificazione di una valida fonte normativa. Infatti, il negozio giuridico non viene espressamente disciplinato dal codice ma si potrebbe ricavare, in via interpretativa, dall'art. 1324 C.c.: Le norme in materia di contratto, nei limiti della compatibilità, si osservano anche per gli atti unilaterali fra vivi a contenuti patrimoniali.

Nato nel diritto civile francese, poi in realtà caduto in disuso, l'istituto del negozio giuridico sopravvive nel nostro ordinamento, e in pochi altri, sulla base di una necessità di trovare la disciplina normativa applicabile a fattispecie che non presentano le caratteristiche tipiche del contratto o dell'atto giuridico. Così, la disciplina più ampia e completa del contratto potrebbe applicarsi, ove compatibile, a situazioni analoghe che necessitano una normazione.
Immaginiamo, dunque, il negozio giuridico come quel contenitore di base al quale aggiungere, all'occorrenza, le caratteristiche giuridiche necessarie. Qualche esempio:
  • Il testamento è un negozio giuridico patrimoniale, unilaterale mortis causa;
  • Il matrimonio è un negozio giuridico personale, bilaterale fra vivi;
  • Il contratto è un negozio giuridico patrimoniale, plurilterale, consensuale fra vivi.
Tralasciando ciò che possa giustificare l'incongruenza fra la disposizione dell'art. 1324 C.c. e il matrimonio o il testamento, passiamo alla soluzione della traccia.

Come detto sopra, possiamo inquadrare il contratto di compravendita come negozio giuridico patrimoniale, plurilterale, consensuale fra vivi. Questi profili possono essere tratti direttamente dalla lettura dell'art. 1321 C.c.: "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

  1. Plurilateralità, "...due o più parti...":
    Anche la sola bilateralità del negozio è sufficiente per dar origine al contratto. In realtà potrebbe trovare spazio, nel nostro ordinamento, anche il contratto unilaterale, ovvero quel contratto che implica obbligazioni solo a carico del soggetto che si impegna e che si conclude solo con l'omesso rifiuto del ricevente, dunque, senza la necessità di una manifestazione espressa o tacita di consenso dell'altra parte. Questa impostazione, fortemente sostenuta da R. Sacco, potrebbe essere ormai superata, specialmente in tema di compravendita, dalla più recente posizione dottrinale che identifica una dissonanza insanabile fra l'idea di unilateralità del contratto, il 1321 C.c. ed il concetto di causa del contratto di compravendita.

  2. Fenomeno consensuale, "...l'accordo di due o più parti...":
    La volontà che si producano gli effetti patrimoniali e non del contratto. In questo senso potremmo domandarci se le parti devono volere tutti gli effetti giuridici di quel contratto ovvero basti qualcosa di meno. In realtà, non è necessario che si conoscano tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'accordo ma è sufficiente che fra le parti emerga la volontà agli effetti pratici del contratto concluso. Immaginiamo un professore di matematica che ordina un caffè al bar. Il contratto di fornitura del servizio di ristorazione fra il bar e il matematico opererà e produrrà ogni effetto giuridico correlato a prescindere dall'effettiva conoscenza delle parti della disciplina che riguarda il pagamento del caffè ovvero quella di responsabilità contrattuale all'inadempimento.

  3. Rapporto giuridico patrimoniale, "...costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale...":
    Patrimonialità del contratto significa che esso ha contenuto che inerisce alla sfera economica delle parti ovvero, detto brevemente, l'oggetto del contratto deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse patrimoniale delle parti.
    E' proprio la patrimonialità che differenzia il contratto da altri tipi di accordi (Come l'accordo sulla conduzione di vita familiare, il quale potrebbe essere un contratto se riguarda aspetti di vita patrimoniali ma non se riguarda unicamente, ad esempio, l'educazione e la crescita dei figli). Si potrebbe, poi, continuare l'analisi valutando la capacità dell'oggetto del contratto di essere suscettibile di valutazione economica.

  4. Negozio giuridico fra vivi, "... costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico...":
    Il contratto è in grado di creare un rapporto, fra le parti, avente effetti nel presente: il contratto consente, adesso e fra le parti, la costituzione del rapporto giuridico.
    Il contratto può anche essere stipulato al fine di estinguere un rapporto giuridico pre-esistente (Contratto cosìddetto "Estintivo") ovvero regolare il sorgere di un rapporto giuridico fra le parti nel futuro (Contratto normativo), un contratto che non produce effetti giuridici diretti ma futuri. Sono contratti che disciplinano in astratto rapporti giuridici che verranno in essere successivamente, ad esempio: il rapporto fra un investitore e un intermediario finanziario dove l'investitore ordina l'esecuzione di una pluralità di azioni.
    Il tutto, però, necessita che il rapporto avvenga fra le parti. Questo esclude la possibilità di stipulare un contratto "mortis causa" che vincoli gli eredi delle parti o di una delle parti alla formazione di un rapporto giuridico.
L'unica precisazione che serve, ora, per concludere l'esecuzione della traccia sarebbe dare l'elemento di distinguo fra il contratto in generale e quello proprio della compravendita. Questo risiederebbe nella causa la quale, nella compravendita (Essendo un contratto avente effetti reali, art. 1376 C.c.), risulta essere lo scambio di bene contro prezzo ovvero il trasferimento della proprietà o di altro diritto sull'oggetto del contratto verso il corrispettivo di un prezzo.

La soluzione dell'intelligenza artificiale (AI):
"Il contratto di vendita, secondo il codice civile italiano, è disciplinato dagli articoli 1470 e seguenti. È un accordo tra due parti, il venditore e l'acquirente, in cui il venditore si impegna a trasferire la proprietà di un bene o di un diritto all'acquirente in cambio di un corrispettivo economico. Il contratto di vendita può riguardare beni mobili o immobili, nonché diritti reali o personali. Per essere valido, il contratto di vendita deve soddisfare determinati requisiti di forma e contenuto stabiliti dalla legge, come ad esempio l'accordo delle parti sul prezzo e sulla cosa venduta. In caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, le parti possono ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti e ottenere eventuali risarcimenti.

Nel diritto civile italiano, il contratto di compravendita rientra nel concetto generale di negozio giuridico. Un negozio giuridico è un atto volontario posto in essere da una o più persone con l'intento di produrre effetti giuridici. In particolare, il contratto di compravendita è un negozio giuridico unilaterale o bilaterale, a seconda dei casi, in cui le parti coinvolte esprimono il loro consenso per creare obblighi reciproci.

Il contratto di compravendita è un negozio giuridico consensuale, il cui scopo è quello di trasferire la proprietà di un bene o di un diritto dall'alienante all'acquirente. Le parti devono accordarsi sulle condizioni e gli elementi essenziali del contratto, come il prezzo, la cosa venduta, il momento e il luogo della consegna, nonché eventuali clausole particolari.

Il negozio giuridico, compreso il contratto di compravendita, è regolato da una serie di principi e norme previsti dal codice civile italiano, che disciplinano la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli atti giuridici. In caso di controversie o inadempimenti contrattuali, le parti possono far valere i propri diritti e ricorrere alle vie legali per ottenere tutela e risarcimento."

Possiamo dire che l'intelligenza artificiale abbia fornito una risposta sufficiente che, però, contiene degli errori di fondo.

Il primo riguarda la dicitura "corrispettivo economico". Si rischierebbe di consentire la conclusione di un contratto di compravendita con lo scambio di un bene verso qualsiasi altra entità capace di essere valutata economicamente. Questa eventualità sembra, invece, essere più prossima alla causa nel contratto di permuta (Scambio di cosa verso cosa). Anche se è vero che il prezzo della vendita può essere convenuto anche in parte in denaro e in parte in altri beni, senza che debba necessariamente configurarsi la permuta, rimane necessario che la quantità di prezzo determinato in denaro sia prevalente rispetto al valore del bene assunto a corrispettivo.

Il secondo errore rientra nel definire il contratto di compravendita come "negozio giuridico unilaterale o bilaterale". E' proprio escluso, dalla mera interpretazione letterale della norma dell'art. 1321 C.c., che si possa configurare l'unilateralità richiedendosi espressamente "...due o più parti...". Anzi, un contratto di compravendita unilaterale sarebbe viziato da nullità essendo un contratto privo di causa non potendosi verificare lo scambio del bene verso il prezzo, un'operazione inutile non riconosciuta dall'ordinamento.

Terza, e più grave imprecisione, sarebbe annoverare "il momento e il luogo della consegna" come elementi essenziali del contratto. Nel nostro ordinamento è noto che gli effetti del contratto di compravendita si producono al momento di manifestazione del consenso fra le parti (Cosìddetto "principio consensualistico") e non, invece, al momento della consegna. Confodersi a riguardo potrebbe creare non poche confusioni circa il momento di trasferimento del rischio sull'oggetto del contratto... e non solo.
E' fatta salva poi, per le parti e negli spazi contrattuali lasciati alla loro autonomia privata, ogni diversa pattuizione sulla ripartizione del rischio ma non bisogna comunque confondere i contratti aventi effetti reali, come appunto la compravendita, da quelli reali ovvero quelli che si perfezionano solo a seguito della consegna della cosa, come il contratto di mutuo o di comdato. Non si ritengono utili, per non ampliare troppo i confini della trattazione, precisazioni circa il momento traslativo del diritto di proprietà nei contratti aventi ad oggetto una cosa generica o futura.

Infine, è profondamente errato definire il contratto di compravendita come soggetto alle norme "che disciplinano la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli atti giuridici". Infatti, non si può definire il negozio giuridico come sottospecie di atto giuridico. L'atto giuridico è una categoria totalmente a se stante poichè produttiva di effetti rigidamente predeterminati dalla legge e nei confronti dei quali il privato non può intervenire se non nel determinare il momento in cui porlo in essere. Prendiamo, ad esempio, la costituzione in mora: un atto giuridico che, dall'istante in cui è posto in essere dal creditore, determina il momento di trasferimento del rischio per impossibilità sopravvenuta e la maturazione degli interessi moratori.

Per concludere la valutazione della risposta fornita dall'AI, si potrebbe dire che sia utile a fornire un quadro della disciplina ma che riporti comunque gravi errori. Ad esempio, è dubbio che una risposta simile, se data sostenendo l'esame di diritto privato al primo anno della facoltà di giurisprudenza, possa essere valutata positivamente.

Scritto da: Messa Fabio