CASE OF THE WEEK n. 2: Soluzione al caso

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CASE OF THE WEEK n. 2

Si inquadri la nozione di atto giuridico in relazione alla messa in mora del debitore tardivo.

Soluzione al caso:

Si era già accennato qualcosa a riguardo nel CASE OF THE WEEK n. 1 correggendo la risposta da ta dall'AI sulla nozione di negozio giuridico.Ora possiamo approfondirne la trattazione per mettere meglio in rilievo la distinzione fra la logica del negozio giuridico e quella dell'atto giuridico.

Quando si parla di atti giuridici si tratta di atti dove è necessario l'intervento volontario di chi lo pone in essere. Significa che, al verificarsi di determinate condizioni, un soggetto, variamente titolare di una posizione giuridicamente qualificata, può decidere di far sorgere o meno conseguenze giuridiche predeterminate dal legislatore.

Dunque, a differenza del negozio giuridico che potremmo definire come luogo di massima espressione dell'autonomia privata delle parti (Stante la capacità del negozio giuridico di consentire alle parti di decidere quando, come e quali rapporti giuridici regolare), l'atto giuridico lascia all'autonomia privata solo la determinazione del quando.

Una soluzione ancora più radicale è quella del "fatto giuridico" ovvero quell'evento da cui deriva un effetto giuridico importante a prescindere da qualunque volontà (Ad esempio, il parto attribuisce la capacità giuridica).

Invece, un esempio tipico di atto giuridico è la costituzione in mora del debitore tardivo. A mezzo lettera raccomandata A/R, intimo il mio debitore ad adempiere l'obbligazione che ci lega stabilendo i termini della mora. Questa lettera di intimazione ad adempiere, però, porta con se l'automatica produzione di effetti giuridici predeterminati stante la volontà del legislatore circa il loro sorgere al compimento dell'atto giuridico. L'unico elemento che viene in rilievo e che rientra nelle facoltà delle parti è la volontà di costituzione in mora. Oltre a ciò, i privati non possono in alcun modo interferire con gli effetti che essa produce.
Gli effetti giuridici della costituzione in mora sono:

  • La produzione degli interessi moratori (Ma solo nelle obbligazioni pecuniarie, non in quelle di dare o fare);
  • Interrompe i termini di prescrizione (L'atto giuridico è, infatti, un atto interruttivo);
  • L'inversione del rischio sull'impossibilità sopravvenuta ossia: Se, dopo la costituzione in mora, sopravvenisse un evento che renda impossibile l'adempimento dell'obbligazione, il debitore non può considerarsi liberato dall'adempiere nemmeno se la causa non fosse ad egli imputabile. Inizierà ad operare quindi il meccanismo della responsabilità contrattuale, art. 1218 C.c.

La ratio dell'inversione del rischio è sostenuta dall'idea che, se il mio debitore avesse adempiuto tempestivamente all'obbligazione (Ovvero secondo i termini stabiliti dal contratto che ci lega), non sarebbe incorso in quell'evento che ha determinato l'impossibilità dell'adempimento in un momento successivo il termine di adempimento stabilito.
Per fare un esempio:

Tizio si impegna a consegnare, a Caio, una statua in legno massello che è conservata nei suoi magazzini. Secondo i termini del contratto, la statua deve essere spedita 20 giorni dopo la stipula dell'accordo fra i due.
Tizio, però, non organizza la spedizione nei tempi stabiliti e, al 30esimo giorno di ritardo, Caio gli intima di adempiere alla spedizione. Tizio, nonostante abbia ricevuto la lettera di costituzione in mora di Caio, ritarda ancora di 5 giorni durante i quali un forte acquazzone ha allagato il magazzino di Tizio ove è stoccata la statua de quo, la quale marcisce nonostante Tizio abbia assunto tutte le misure di sicurezza e tecniche necessarie alla corretta conservazione della stessa.
Sebbene Tizio sia stato estremamente diligente circa ogni ragionevole misura preventiva, eli non potrebbe liberarsi dalla responsabilità contrattuale e dal conseguente risarcimento dei danni a Caio poichè la sua inoperosità ha continuato ad esporre ad un rischio astratto la statua in legno; sfera di rischio nella quale l'oggetto non si sarebbe trovato se Tizio avesse adempiuto tempestivamente alle obbligazioni assunte.
A questo punto si potrebbe ragionare sulla cosiddetta causa alternativa ipotetica: anche se Tizio avesse adempiuto esattamente l'obbligazione, il bene non si sarebbe sottratto al rischio di perimento in capo a Caio. La causa alternativa ipotetica sarebbe in grado di interrompere il nesso di causalità che lega l'inadempimento di Tizio al danno che si è verificato.

La soluzione dell'intelligenza artificiale (AI):

"Secondo il diritto civile italiano, un atto giuridico è un'azione o una dichiarazione intenzionale posta in essere da una persona con l'intento di produrre effetti giuridici specifici. L'atto giuridico può essere unilaterale o bilaterale e può avere diverse forme, come ad esempio un contratto, un testamento o una donazione. L'atto giuridico deve essere conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti formali previsti, al fine di essere valido e produrre gli effetti voluti dalle parti coinvolte.

La "messa in mora" è una procedura prevista dal diritto civile italiano che consiste nella comunicazione formale da parte di un creditore al debitore, al fine di metterlo a conoscenza dell'inadempimento contrattuale o del ritardo nel pagamento di una determinata obbligazione. La messa in mora serve a dare un avvertimento al debitore riguardo alla sua inadempienza e a concedergli un'ultima opportunità per adempiere all'obbligazione entro un termine prestabilito.

La messa in mora deve essere effettuata per iscritto e deve contenere informazioni chiare e precise riguardo alla natura dell'inadempimento, l'importo dovuto, il termine per adempiere e le conseguenze previste in caso di ulteriore inadempimento. La comunicazione può essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altri mezzi che consentano di comprovare la ricezione da parte del debitore.

La messa in mora è un requisito fondamentale per l'avvio di molte azioni giudiziarie, come ad esempio l'azione di risoluzione del contratto o l'azione di recupero del credito. Senza una preventiva messa in mora, il creditore potrebbe trovarsi in difficoltà nel far valere i propri diritti in sede legale."

Ancora una volta l'intelligenza artificiale è in grado di dare una risposta efficace e al quanto completa alla domanda ma senza risolvere alcune problematicità di base già riscontrate anche nei precedenti articoli.

Prima correzione da fare all'IA rigurarda la frase "L'atto giuridico può essere unilaterale o bilaterale e può avere diverse forme, come ad esempio un contratto, un testamento o una donazione.". Il computer ancora confonde i due istituti sulla cui distinzione ci si è spesi sia in questo articolo che nel precedente

Anche definire "il termine per adempiere" quale una delle informazioni chiare e precise di cui deve essere corredata la costituzione in mora pare scorretto. A parere di chi scrive, è dubbio che colui che costituisce in mora il proprio debitore sia disposto ad attendere oltre l'adempimento. Si può validamente sostenere, invece, che il creditore decida di non costituire in mora il proprio debitore e concedergli alcuni giorni di tolleranza al mero ritardo. Nell'esempio di prima si potrebbe immaginare che a Caio faccia comodo il ritardo di Tizio poichè potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo per correttamente adibire il luogo dove depositare la statua quando la riceverà. Così si distinguerebbero il mero ritardo dal ritardo giuridicamente qualificato ossia quello del debitore moroso.

Scritto da: Messa Fabio